Il legislatore interviene sulla disciplina di determinazione del fringe benefit delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendentiall’interno del Decreto Legislativo 7 agosto 2026 – c.d. “Decreto Omnibus”
Resta confermato il criterio generale che assume quale base imponibile il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui determinata sulla base delle tabelle ACI. Tale percentuale risulta essere ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.
La novità principale consiste nel fatto che la tassazione non è più collegata alla nuova immatricolazione del veicolo, ma alla sua anzianità. In particolare, il valore del fringe benefit è incrementato del 50% a decorrere dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. Ulteriore novità riguarda quegli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore: il valore del fringe benefit è aumentato del 5%.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026 e interessano anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio.
